Trasparenza sull’impiego dell’intelligenza artificiale per eIAM, compreso AGOV (eiam.admin.ch/ai)

Per eIAM, compreso AGOV, l’intelligenza artificiale (IA) viene impiegata, tra l’altro, nello sviluppo di software e nella creazione di documentazione e contenuti di comunicazione. Può inoltre supportare processi organizzativi. Quando viene utilizzata l’IA, le persone e le organizzazioni coinvolte restano responsabili dei propri compiti e dei risultati.

I punti principali

  • Secondo lo stato documentato dell’agosto 2026, nel sistema centrale di eIAM descritto di seguito, compreso AGOV, non viene utilizzata l’IA né per il trattamento di dati personali né per la valutazione e l’esecuzione delle procedure di login personali.
  • L’IA supporta, tra l’altro, la creazione e la verifica di codice di programma, nonché la creazione di testi, traduzioni, immagini, audio e video.
  • L’IA può anche supportare processi di lavoro, ad esempio classificando le richieste di assistenza per argomento e inoltrandole al personale competente. Il personale tratta le richieste e vi risponde. L’IA non decide in merito alle richieste.
  • L’impiego dell’IA in questi processi viene impostato in modo che non ne derivino svantaggi per gli utenti finali. Il controllo umano e le possibilità di correzione fanno parte di questa impostazione.
  • eIAM trasmette identità elettroniche e offre funzioni per la gestione delle autorizzazioni di accesso. La responsabilità delle decisioni di merito sulle autorizzazioni e dell’utilizzo dell’IA all’interno delle applicazioni collegate spetta ai servizi competenti.

Ambito considerato

eIAM collega le applicazioni a fornitori di identità interni ed esterni. Tra questi figurano AGOV per il contesto del Governo elettronico e le identità disponibili tramite FED-LOGIN per il contesto Enterprise. Nei login personali, la persona fisica viene autenticata presso il rispettivo fornitore di identità. eIAM trasmette all’applicazione collegata le informazioni sull’identità previste.

Per sistema centrale di eIAM si intendono qui le funzioni messe a disposizione da eIAM per le identità elettroniche personali, compreso AGOV, i collegamenti delle applicazioni, nonché l’intermediazione e l’esecuzione delle procedure di login personali.

Le informazioni sull’impiego dell’IA riguardano inoltre lo sviluppo di software, i contenuti ufficiali di eIAM e AGOV della Cancelleria federale svizzera e i processi organizzativi di supporto, ad esempio nell’assistenza.

I fornitori di identità esterni autonomi, le verifiche esterne dell’identità, i servizi di sicurezza di supporto e le applicazioni specialistiche collegate sono considerati separatamente. Le affermazioni sull’impiego dell’IA nel sistema centrale di eIAM non si applicano automaticamente al trattamento effettuato al loro interno. Le responsabilità giuridiche e gli obblighi di vigilanza sussistono indipendentemente da questa delimitazione.

Dati personali e procedure di login personali

eIAM e AGOV trattano dati personali utilizzando software, procedure crittografiche e processi automatizzati. Queste procedure non costituiscono IA per il solo fatto di svolgersi automaticamente.

Secondo lo stato documentato dell’agosto 2026, all’interno del sistema centrale descritto non viene utilizzata l’IA per il trattamento di dati personali. In tale sistema non viene utilizzata l’IA nemmeno per la valutazione e l’esecuzione delle procedure di login personali.

Un possibile impiego futuro potrebbe consistere, ad esempio, nell’analizzare segnali tecnici di una procedura di login e nell’individuare anomalie. Se una simile valutazione basata sull’IA influisse sull’autorizzazione di un login o sulla richiesta di una verifica supplementare, l’IA parteciperebbe direttamente all’erogazione della prestazione.

Prima di introdurre un simile impiego, vengono esaminate la sua ammissibilità giuridica, le conseguenze per le persone interessate, la protezione dei dati, la sicurezza delle informazioni e le dipendenze operative. L’esame comprende anche la tracciabilità, la proporzionalità e i possibili rischi di discriminazione.

Sviluppo e verifica di software

L’IA può supportare lo sviluppo di software per eIAM e AGOV. Può proporre codice, analizzare codice esistente, supportare i test e la documentazione e contribuire alla ricerca di errori e lacune di sicurezza.

Al codice creato o rielaborato con l’IA si applicano gli stessi requisiti di qualità e sicurezza previsti per il resto del codice. La responsabilità dello sviluppo, della fornitura, della verifica e del collaudo spetta agli specialisti e alle organizzazioni competenti. L’impiego di uno strumento di IA non modifica questa responsabilità.

L’IA può fornire supporto anche nelle verifiche di sicurezza autorizzate, come i test di penetrazione o la ricerca di vulnerabilità nell’ambito di un programma di bug bounty. Poiché anche chi conduce attacchi può utilizzare questi strumenti, l’evoluzione tecnica riguarda sia la protezione dei sistemi sia le minacce a cui sono esposti.

Nel trattamento di codice di programma e di altre informazioni si applicano le prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni, protezione dei dati, riservatezza e diritti di terzi, come per il lavoro svolto senza IA.

Testi, traduzioni, immagini, audio e video

L’IA viene utilizzata nella creazione e nella rielaborazione di contenuti di comunicazione relativi a eIAM e AGOV. Vi rientrano la stesura e la revisione di testi, le traduzioni e l’armonizzazione linguistica di contenuti multilingui, nonché la creazione e la rielaborazione di immagini, voce, audio e video.

Singoli contenuti possono essere creati in larga misura o interamente con l’IA generativa. La Cancelleria federale è responsabile dei contenuti che pubblica, indipendentemente dagli strumenti utilizzati per crearli.

I risultati dell’IA possono apparire convincenti e tuttavia essere inesatti, ambigui o inadatti allo scopo previsto. La verifica dei contenuti e la revisione redazionale fanno quindi parte del processo di pubblicazione anche per i contenuti realizzati con il supporto dell’IA. Gli aspetti principali sono la correttezza dei fatti, l’attualità, la comprensibilità, l’equivalenza delle versioni linguistiche, l’accessibilità e il rispetto dei diritti di terzi.

L’impiego dell’IA viene segnalato quando lo richiedono il diritto o le prescrizioni vigenti oppure quando, in assenza di un’indicazione, si creerebbe un’impressione ingannevole.

IA nei processi di lavoro di supporto

L’IA può supportare processi organizzativi relativi a eIAM, compreso AGOV, ad esempio classificando le richieste di assistenza per argomento e inoltrandole al personale o ai servizi competenti.

Il personale tratta le richieste, vi risponde e prende autonomamente le eventuali decisioni. L’IA non decide in merito alle richieste degli utenti finali.

L’impiego dell’IA viene impostato in modo che non ne derivino svantaggi per gli utenti finali. Questo vale anche per le fasi preparatorie, come la classificazione e l’inoltro delle richieste. Le possibilità di controllo e correzione da parte di persone sono parte integrante di questa impostazione. Servono a correggere assegnazioni errate e a evitare che le richieste rimangano inevase o che il loro trattamento venga ritardato o limitato ingiustificatamente.

Anche a queste fasi di lavoro si applicano i requisiti in materia di protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e trasparenza. Il fatto che una persona si occupi di una richiesta non fa venir meno questi requisiti per le fasi precedenti. Secondo la legge sulla protezione dei dati, le persone interessate hanno il diritto di chiedere informazioni sul trattamento dei propri dati personali.

Il quadro giuridico e organizzativo di eIAM è descritto sul sito web di eIAM. La dichiarazione sulla protezione dei dati di AGOV contiene informazioni sul trattamento dei dati in AGOV, compreso il servizio di assistenza AGOV.

Autorizzazioni, utenti tecnici e agenti di IA

Oltre alle informazioni sull’identità, eIAM trasmette, a seconda del collegamento, anche informazioni su ruoli e autorizzazioni. I servizi responsabili di un’applicazione stabiliscono quali autorizzazioni vengono attribuite a una persona. Queste possono essere gestite nel sistema di gestione degli accessi di eIAM, nell’applicazione specialistica o in modo distribuito. Il punto in cui le autorizzazioni vengono verificate e fatte rispettare sul piano tecnico dipende dal collegamento scelto.

eIAM supporta così l’attuazione tecnica delle regole di accesso. Le facoltà di cui una persona dispone nell’attività in questione, la possibilità di agire per un’organizzazione e gli effetti giuridici di un’azione dipendono dalle regole pertinenti e dalla procedura specifica.

eIAM supporta anche utenti tecnici, ad esempio per l’accesso a servizi web. Questi accessi sono distinti dai login personali. Un login personale conferma l’identità della persona; non attribuisce a un agente di IA utilizzato successivamente un’identità propria o un potere di rappresentanza.

Dopo un login personale, gli utenti finali possono utilizzare strumenti o agenti di IA come supporto nell’utilizzo di un’applicazione specialistica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e consentito dalle relative regole. A stabilire se queste azioni automatizzate sono consentite e quali accessi tecnici sono previsti a tale scopo sono le regole applicabili all’applicazione e i servizi competenti.

Ulteriori informazioni su identità, autorizzazioni e accessi tecnici sono disponibili nella descrizione delle prestazioni di eIAM, disponibile in tedesco, francese e inglese.

Dipendenze operative e sovranità digitale

Per la sovranità digitale sono determinanti le informazioni che un servizio di IA riceve, il controllo esercitato su tali informazioni e il grado di dipendenza dello sviluppo o dell’esercizio dal servizio.

Se, ad esempio, del codice di programma viene creato con l’aiuto dell’IA, poi verificato e integrato in eIAM o AGOV, questo codice non necessita del modello di IA impiegato per crearlo per il solo fatto di essere stato prodotto in questo modo. In linea di principio, anche testi e immagini possono essere salvati, verificati e ulteriormente rielaborati indipendentemente dallo strumento originario.

L’utilizzo di uno strumento esterno di IA può comunque generare dipendenze. Queste riguardano, ad esempio, la disponibilità dello strumento nel processo di sviluppo, il trattamento di informazioni riservate, i diritti sui dati in ingresso e sui risultati prodotti, il quadro giuridico e contrattuale del fornitore e la possibilità di sostituire lo strumento.

Se invece l’IA è necessaria durante lo svolgimento di un processo di lavoro, la sua disponibilità e i suoi risultati possono influenzare direttamente tale processo. Questo vale anche per un processo di assistenza esterno al sistema centrale di eIAM. Gli effetti di un’interruzione e la possibilità che persone o altri strumenti assumano il compito dipendono dall’impostazione concreta.

Il solo utilizzo di uno strumento di IA offerto a livello internazionale non consente quindi di formulare un giudizio definitivo sulla sovranità digitale di eIAM o AGOV. Sono determinanti i flussi di dati, le dipendenze effettive e la capacità di continuare ad agire. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo sulla sovranità digitale di eIAM e AGOV.

Quadro giuridico

All’impiego dell’IA si applicano il diritto vigente e le prescrizioni per l’Amministrazione federale. La legge sulla protezione dei dati si applica anche al trattamento di dati personali con l’IA. Vi rientrano, in particolare, il vincolo allo scopo e la proporzionalità del trattamento, la protezione dei dati e l’informazione delle persone interessate. A questi si aggiungono, tra l’altro, i diritti fondamentali all’uguaglianza giuridica e alla protezione della sfera privata, nonché le basi legali specifiche della gestione delle identità e degli accessi.

L’articolo 21 della legge sulla protezione dei dati disciplina l’informazione e i diritti delle persone interessate in caso di decisioni individuali esclusivamente automatizzate che hanno effetti giuridici o conseguenze significative per tali persone. L’impostazione scelta per questi processi di lavoro prevede che le richieste di assistenza siano trattate da persone, che prendono anche le decisioni, come descritto in questo articolo.

La strategia dell’Amministrazione federale, gli strumenti ausiliari della Cancelleria federale e le indicazioni dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sostengono l’applicazione di queste regole. L’ammissibilità di un determinato impiego dell’IA dipende dal suo compito, dalle informazioni trattate e dalla sua impostazione concreta.

Basi legali e ulteriori informazioni

Ulteriori sviluppi

Le possibilità tecniche e il quadro giuridico dell’impiego dell’IA continuano a evolversi. Questa pagina informa sulle modifiche sostanziali nell’impiego dell’IA nel sistema centrale di eIAM, compreso AGOV, e nei processi di lavoro qui descritti.